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T A T U T O
DELLA FONDAZIONE ONLUS " LONGINI MORELLI"
DI PRALBOINO
TITOLO I
DENOMINAZIONE, SEDE:
ART. 1° - (Denominazione della Fondazione Onlus).
Inizialmente denominata “IPAB Ente Morale Ricovero Vecchi di Pralboino”
viene a trasformarsi in persona giuridica privata la “Fondazione
Onlus LONGINI MORELLI di Pralboino”, (organizzazione non lucrativa
di utilità sociale)
L’Ente ha l’obbligo di utilizzare, nei rapporti con i terzi,
la denominazione “Fondazione Onlus LONGINI MORELLI di Pralboino”
ossia Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, che costituisce
peculiare segno distintivo e, come tale, viene inserita in ogni comunicazione
e manifestazione esterna della Fondazione ed assunta a tutti gli effetti
ai sensi dell’art.10 e seguenti del DLGS 4.12.1997 n.460.
ART. 2° - (Sede della Fondazione
Onlus)
La Fondazione ha sede legale in Comune di Pralboino in via Morelli, n°10
e persegue le proprie finalità in ambito regionale. La Fondazione,
nell’ambito territoriale delle Regione Lombardia e nei termini di
legge, potrà provvedere, all’istituzione di sedi operative
secondarie. [torna indice]
TITOLO II
ORIGINE, SCOPI E MEZZI DELLA FONDAZIONE:
ART. 3° - (Origine della Fondazione Onlus).
La Fondazione Onlus "LONGINI MORELLI" di Pralboino, avente sede
nel Comune di Pralboino in via Morelli, n°10, trae la propria origine
da numerose disposizioni testamentarie e donazioni di immobili, alcune
delle quali in data remota (lascito Morelli e lascito Longini), dall’Ente
Ricovero Vecchi di Pralboino che iniziò a funzionare nel 1912;
fu poi eretto in Ente Morale con l’approvazione dello Statuto con
Decreto Presidenziale del 16 novembre 1954 n. 1418 ed ebbe ad assorbire
anche l'Ente “Infermeria Cronici G. Longini” di Pralboino,
con configurazione di IPAB.
Ai sensi della legge 8.11.2000 n.328, così come attuata dal DLGS
4.5.2001 n.207 e della L.R. Lombardia 13.2.2003 n.1 e successivo regolamento
attuativo regionale 4.6.2003 n.11, l’IPAB “Ricovero Vecchi”
si è trasformata in persona giuridica privata e sarà soggetta
alle disposizioni di cui agli artt.12 e segg. Del C.C. ed al presente
statuto.
In conformità alla sua origine e tradizione, l’attività
e l’ordinamento della Fondazione sono ispirati ai principi dell’etica
cristiana e della libertà ed autonomia dell’assistenza fissati
nell’art. 38 della Costituzione.
La Fondazione è impegnata al rispetto della volontà dei
benefattori e di quanti, nel tempo, hanno dedicato la loro opera a suo
favore.
A loro la Fondazione riserva riconoscenza e ne tramanda la memoria. [
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ART. 4° - (Scopi della Fondazione Onlus).
La “Fondazione Onlus Longini Morelli di Pralboino” persegue
esclusivamente finalità di solidarietà ed ha lo scopo di
offrire servizi sociali, assistenziali e sanitari prioritariamente a favore
persone svantaggiate con particolare considerazione per anziani non autosufficienti
e, in generale, per le persone in difficoltà.
Non persegue fini di lucro.
La Fondazione svolge la propria attività nei settori:
- Assistenza sociale e socio sanitaria;
- Assistenza sanitaria domiciliare;
- Beneficienza;
- Formazione;
con particolare riferimento alla tutela dei soggetti anziani svantaggiati
nell’ambito territoriale della Regione Lombardia.
La Fondazione persegue la propria finalità senza distinzione di
nazionalità, cultura, razza, religione, sesso, censo, condizione
sociale e politica.
La Fondazione può ospitare, per libera scelta degli interessati
o per casi di accertata impossibilità di ricorso ad altre forme
di assistenza, persone di entrambi i sessi.
Attua le proprie finalità di assistenza attraverso un sistema integrato
di servizi socio-assistenziali, sanitari e riabilitativi di tipo residenziale,
semiresidenziale, ambulatoriale e domiciliare.
La Fondazione, inoltre, può:
a) promuovere, organizzare e gestire servizi di carattere innovativo e
sperimentale, in accordo con il Comune di Pralboino e limitrofi e con
i soggetti preposti alla promozione dei servizi alla persona ed alla tutela
del loro benessere e salute;
b) stabilire forme di raccordo e collaborazione con soggetti, pubblici
e privati, operanti con analoghe finalità, anche in vista della
possibile gestione associata di servizi e presidi;
c) sottoscrivere accordi di programma, costituire o aderire a fondazioni,
consorzi ed altre istituzioni che operano nell’ambito di appartenenza
della Fondazione;
d) valorizzare l’opera del volontariato;
e) accettare la rappresentanza e/o l’amministrazione di persone
giuridiche aventi finalità socio-assistenziali-sanitarie ed eventualmente
il loro assorbimento;
f) promuovere mediante convegni, conferenze, corsi di formazione, pubblicazioni
la crescita della cultura della solidarietà verso i più
deboli e bisognosi;
g) provvedere ad interventi di carattere eccezionale, previa specifica
delibera del Consiglio di Amministrazione.
La fondazione non può compiere attività diverse da quelle
istituzionali suddette, ad eccezione delle attività direttamente
connesse e, in ogni caso, nel rispetto di quanto stabilito dal D. LGS.
460/97 e da ogni altra disposizione di legge al riguardo. [
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ART. 5° - (Patrimonio della
Fondazione Onlus)
Il patrimonio della Fondazione, approvato con delibera del Consiglio di
Amministrazione n.017/2003 del 24.10.2003, è di €. 4.720.429,48
come risulta dallo stato patrimoniale costituito da beni mobili ed immobili,
dai rapporti giuridici attivi e passivi alla data del 30/09/2003.
L’amministrazione del patrimonio dovrà essere finalizzata
al raggiungimento degli scopi della Fondazione ed al mantenimento delle
garanzie patrimoniali per il proseguo della sua attività istituzionale.
In tali termini è fatto obbligo agli amministratori di provvedere
al mantenimento del patrimonio.
Il patrimonio potrà essere incrementato con:
- acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti alla
Fondazione a titolo di incremento del patrimonio;
- sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi
istituzionali;
- contributi a destinazione vincolata.
E’ comunque fatto salvo l’obbligo di provvedere alla conservazione
ed al mantenimento del patrimonio, fatta salva la possibilità di
sua trasformazione. [ torna indice ]
ART. 6° - (Mezzi finanziari
della Fondazione Onlus).
La Fondazione provvede al raggiungimento dei propri fini istituzionali:
a) con i redditi derivanti dal patrimonio;
b) con rette, tariffe o contribuiti dovuti da privati o da enti pubblici
per l’esercizio delle proprie attività istituzionali;
c) con donazioni, oblazioni o atti di liberalità, con contributi
pubblici, privati e con ogni altro contributo, erogazione ed entrata comunque
pervenuti alla Fondazione;
d) con le somme derivanti da alienazioni di beni patrimoniali;
e) con i proventi derivanti dall’eventuale svolgimento di attività
connesse a quelle istituzionali.
E’ stabilito il divieto di distribuire, anche in modo indiretto,
utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante
la vita della fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione
non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS
che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria
struttura.
La Fondazione ha l’obbligo di impegnare gli eventuali avanzi di
gestione per la realizzazione di attività istituzionali o a loro
connesse direttamente.
Le rendite e le risorse della Fondazione devono essere impegnate esclusivamente
per la realizzazione dei suoi scopi, in osservanza della lettera d), comma
1 dell’art.10 del D.Lgs.4 dicembre 1997 n.460.
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TITOLO III
ORGANI AMMINISTRATIVI
DELLA FONDAZIONE
ART. 7° ( Organi della Fondazione Onlus).
Sono organi della Fondazione Onlus “Morelli Longini di Pralboino”:
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente della Fondazione;
- il Vice Presidente della Fondazione;
- il Segretario della Fondazione
- il Revisore dei conti.
ART. 8° - (Consiglio di Amministrazione – durata
– rinnovo – decadenza)
La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto
da cinque membri che durano in carica cinque anni dalla data di insediamento
con delibera del C.d.A. della Fondazione e comunque fino alla loro sostituzione.
Per garantire la continuità operativa del Consiglio di Amministrazione
della Fondazione i membri non esauriscono il loro mandato in contemporanea.
Il primo consiglio viene nominato come stabilito dalle norme transitorie
Titolo X, art. 31 del presente statuto.
Tutti i successivi membri sono via via nominati dal Consiglio della Fondazione,
che mantiene sempre la sua capacità operativa grazie alla presenza
di tre membri su cinque. Tutti i membri saranno esclusivamente scelti
da apposito elenco di nominativi sempre proposto dal Sindaco del Comune
di Pralboino, garantendo la rappresentanza delle minoranze presenti in
Consiglio Comunale ed in applicazione dei criteri informatori della riforma
delle IPAB di cui all’art. 17 del D.Lgs. 4 maggio 2001 n. 207. Essi
dovranno essere scelti tra le persone che si sono distinte nella comunità
per le loro capacità, per il loro operato nel campo del sociale
no profit e per ineccepibile rettitudine, nonchè per disponibilità
a prestare il proprio operato nell’esclusivo interesse della Fondazione.
Essi possono essere riconfermati senza interruzione più di una
volta.
Il Presidente, che non potrà essere rieletto per più di
tre volte consecutive, è nominato dal Consiglio di Amministrazione
tra i suoi componenti, nella sua prima adunanza convocata dal Vicepresidente.
Al Presidente, al Vicepresidente ed ai Consiglieri potrà essere
riconosciuta un’indennità di carica fissata dal Consiglio
di Amministrazione, in modo anche differenziato in ragione dei compiti
affidati e comunque nei limiti di cui all’art.10, comma 6 lettera
c) del D.Lgs.460/97.
In tutti i casi in cui durante il mandato venissero a mancare uno o più
consiglieri, il consigliere mancante sarà sostituito dal C.d.A
della Fondazione scegliendo il sostituto o dal vecchio ed ultimo elenco
proposto dal Sindaco di Pralboino, o su espressa richiesta del C.d.A.
della Fondazione, da nuovo elenco formulato dal Sindaco di Pralboino e
rimarrà in carica fino alla naturale data di scadenza del consigliere
dimissionario o comunque sostituito.
Qualora venisse meno la maggioranza del Consiglio per rinuncia o per dimissioni,
l’intero Consiglio si intenderà decaduto. In tale ipotesi
la nomina è demandata al Presidente della Regione Lombardia, che
nominerà i nuovi membri del C.d.A. della Fondazione, scegliendoli
da un apposito elenco fornito dal Sindaco del Comune di Pralboino ed in
applicazione dei poteri sostitutivi di cui all’art. 20 comma 2 D.Lgs.
4 maggio 2001 n. 207. In tale caso la disciplina di nomina e durata in
carica dei consiglieri è la medesima prevista per il primo consiglio
nominato nell’atto costitutivo.
ART. 9° ( Compiti del Consiglio di Amministrazione
della Fondazione)
Il Consiglio di Amministrazione è l’organo di indirizzo e
di verifica della gestione della Fondazione ed assume le proprie decisioni
su qualsiasi argomento inerente l’ordinaria e straordinaria amministrazione.
In particolare il Consiglio:
a) nomina il Presidente della Fondazione, scegliendolo tra uno dei propri
consiglieri, con voto favorevole della maggioranza assoluta degli stessi;
b) approva il bilancio previsione annuale e la relazione programmatica;
c) approva il bilancio consuntivo annuale e la relazione morale e finanziaria;
d) delibera le modifiche dello statuto da sottoporre al Consiglio Comunale
per l’approvazione come stabilito dall’art.29 del presente
statuto;
e) predispone ed approva i piani ed i programmi fondamentali dell’attività
della Fondazione e ne verifica l’attuazione;
f) approva il regolamento generale di funzionamento della Fondazione,
il regolamento di organizzazione e contabilità ed i regolamenti
amministrativi necessari, prevede in tale contesto l’attribuzione
di budget e/o progetti ed il potere di spesa al Direttore Generale della
Fondazione;
g) delibera l’accettazione di donazioni e lasciti;
h) delibera le modifiche patrimoniali, la vendita o l’acquisto di
beni immobili;
i) adotta i regolamenti interni e le istituzioni fondamentali sull’attività
della Fondazione;
j) nomina il Direttore Generale della Fondazione esterno al Consiglio
che assume anche la carica di Segretario della Fondazione.
k) approva, su proposta del Direttore Generale, la dotazione organica
della Fondazione.
ART. 10° (Adunanze del Consiglio della Fondazione)
Il Consiglio di Amministrazione si raduna, in via ordinaria, di regola,
tre volte all’anno.
Una prima volta per l’approvazione del bilancio consuntivo.
Una seconda volta per l’approvazione delle linee generali programmatiche;
la verifica dell’attività svolta dalla Fondazione in relazione
ai propri scopi; le indicazioni delle priorità e degli obbiettivi
per l’attività futura con riferimento anche ai nuovi bisogni
emergenti nelle Comunità locale.
Una terza volta per l’approvazione del bilancio preventivo.
Si raduna altresì in via straordinaria, dietro invito del Presidente,
per deliberare su tutti gli oggetti che rientrano nelle proprie competenze
e, in particolare, per:
- definire obiettivi e programmi ed indicare le relative priorità,
- emanare direttive di carattere generale,
- adottare provvedimenti attribuiti alla competenza dell'organo di governo
della Fondazione da specifiche norme di Legge.
ART. 11° (Convocazione adunanze)
La convocazione del Consiglio di Amministrazione avviene sia per iniziativa
del Presidente sia per richiesta sottoscritta da almeno due dei Consiglieri.
Le adunanze sono indette con invito scritto anche tramite mezzi informatici
firmato dal presidente, contenente l'elenco degli argomenti da trattare.
L'invito deve essere recapitato al domicilio degli Amministratori almeno
tre giorni prima della seduta ed almeno ventiquattro ore prima per le
convocazioni d'urgenza.
Sempre per motivazioni di urgenza il Consiglio, con la presenza di tutti
i componenti e per decisioni unanime dei Consiglieri, può decidere
la trattazione di argomenti non inseriti all'ordine del giorno.
ART. 12° (Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione)
Le delibere del Consiglio di Amministrazione devono essere adottate con
l’intervento della metà più uno di coloro che lo compongono
ed a maggioranza assoluta degli intervenuti, salvo che per le delibere
concernenti modifiche od integrazioni statutarie ed acquisti od alienazione
di beni immobili, per le quali è richiesta la maggioranza assoluta
dei componenti del Consiglio. I verbali delle sedute consiliari con le
annesse delibere sono stesi dal Segretario, sottoscritti da tutti coloro
che sono intervenuti alle adunanze e trasmessi all’Amministrazione
Comunale di Pralboino per la pubblicazione all’albo pretorio. Alle
riunioni possono essere chiamati ad intervenire i dirigenti o i funzionari
invitati a relazionare su specifici argomenti di loro competenza.
ART. 13° (Decadenza della carica).
I membri del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo,
non intervengano a tre sedute consecutive decadono dalla carica. La decadenza
è pronunciata dal Consiglio stesso e l'Autorità Tutoria
la può promuovere.
ART. 14° ( Copertura assicurativa degli Amministratori).
La Fondazione, per tutelare se stessa ed il proprio Consiglio di Amministrazione,
provvede a stipulare una polizza assicurativa per la copertura da responsabilità
civile, patrimoniale, amministrativa, contabile e formale per danni involontari
cagionati a terzi, allo Stato, compreso l’Ente di appartenenza e
la pubblica amministrazione in genere, in conseguenza di fatti od omissioni
di cui debba rispondere a norma di legge l’Amministratore, nell’esercizio
delle sue funzioni istituzionali. [torna indice]
TITOLO IV
PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE:
ART. 15° (Attribuzioni e compiti del Presidente della
Fondazione Onlus)
Il Presidente è il legale rappresentante della Fondazione ed ha
la facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare Avvocati
e Procuratori alle liti, cura i rapporti con gli altri enti e le autorità
e sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le amministrazioni
e ogni altra organizzazione inerente l’attività della Fondazione.
In ottemperanza al principio della separazione dei poteri politici e gestionali
dettata dal Dlgs 03.02.93, n. 29 e successive modifiche, integrazioni
ed interpretazioni, il Presidente esercita l'alta sorveglianza inerente
le funzioni di direzione politica dell'Ente, promuove le deliberazioni
del Consiglio di Amministrazione, verifica l'esecuzione delle medesime
e delle direttive generali impartite.
Convoca il Consiglio di Amministrazione, ne esegue le delibere, esercita
le funzioni direttive, di indirizzo, di coordinamento e di vigilanza su
tutte le attività della Fondazione, redige la relazione morale
che accompagna il bilancio annuale e la sottopone all’approvazione
del Consiglio di amministrazione.
Esercita tutte le funzioni ed i poteri che il Consiglio di amministrazione
gli delega ed in caso di urgenza adotta con ordinanza provvedimenti di
ordinaria amministrazione di competenza del Consiglio di Amministrazione
.
Le ordinanze presidenziali sono immediatamente esecutive ma devono essere
ratificate, a pena di decadenza , dal Consiglio di Amministrazione nella
prima seduta utile.
ART. 16° (Il Vice Presidente della Fondazione Onlus)
Il Presidente nomina tra i consiglieri un Vice Presidente che assume i
compiti di Presidente in caso di assenza od impedimento. Se fossero contemporaneamente
assenti o impossibilitati ad esercitare la carica il Presidente e il Vice
presidente, le loro funzioni sono assunte dal consigliere più anziano
per data di nomina. [torna indice]
TITOLO V
REVISORE DEI CONTI:
ART. 17° (I Revisori dei Conti )
Il Consiglio di Amministrazione elegge il Revisore dei Conti. Essi sono
in numero da un minimo di uno ad un massimo di tre.
Al Revisore dei Conti spetta la vigilanza ed il controllo sulla gestione
economico/finanziaria della Fondazione, fatti salvi gli ulteriori controlli
previsti dalla legge sulle persone giuridiche private.
A tal fine esso deve redigere una relazione relativa al bilancio consuntivo
di ogni anno (art.2432 C.C.).
Di ogni rilievo effettuato viene riferito allo stesso Consiglio.
Sono osservate, per quanto applicabili, le norme di cui agli art. 2403
e segg. Del C.C.
Il Revisore dei Conti dura in carica tre anni e può essere riconfermato
per tre volte consecutive. Il Revisore dei Conti deve essere scelto tra
gli iscritti al Registro dei Revisori contabili.
Al Revisore dei Conti spetta un’indennità di carica fissata
dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti di cui all’art. 10,
comma 6 lettera c del D. Lgs. 460/97. [torna indice]
TITOLO VI
AMMINISTRAZIONE E NORME GENERALI
ART. 18° (Direttore Generale della Fondazione).
Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di amministrazione
su proposta del Presidente. Il Direttore è il capo del personale,
collabora con il Presidente nella direzione della fondazione, studia e
propone al consiglio i piani di sviluppo delle attività, esercita
il potere di firma sulla corrispondenza e sugli atti in conformità
alla delega concessagli dal Presidente.
Al Direttore competono altresì tutte le funzioni non rientranti
nell’art. 15 dello Statuto e tutte quelle riportate nell’apposito
regolamento che definisce i compiti e le attribuzioni del Direttore Generale
della Fondazione .
ART. 19° (Attribuzioni del Direttore Generale ).
Il Direttore, quale figura apicale dell'Ente, svolge le funzioni direzionali
specificate in apposito Regolamento.
Specificatamente, al Direttore compete, nell’ambito dei programmi
definiti dal Consiglio di Amministrazione, la gestione finanziaria, tecnica
ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano
l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa,
di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Egli
è responsabile della gestione e dei relativi risultati.
ART. 20° (Compiti del Direttore Generale).
Il Direttore in qualità di Segretario della Fondazione partecipa
alle sedute del Consiglio di Amministrazione e ne redige il relativo verbale.
Per ogni proposta di deliberazione sottoposta all'esame del Consiglio
di Amministrazione, il Segretario esprime il proprio parere sulla regolarità
tecnico-contabile dell'atto adottato. Il parere è inserito nel
verbale di deliberazione. [torna indice]
TITOLO VII
REGOLAMENTI INTERNI VARI
ART. 21° (Regolamenti interni della R.S.A. del C.D.I.
– C.D.A. e dei mini alloggi protetti per anziani).
In appositi regolamenti interni, approvati dal Consiglio di Amministrazione,
sono stabilite le norme e le disposizioni che disciplinano, in armonia
con lo statuto medesimo, l'erogazione dei servizi e delle prestazioni
di competenza della Fondazione. Detti regolamenti disciplinano in particolare
l'ammissione, la permanenza e le dimissioni degli ospiti, le norme di
comportamento degli ospiti stessi e dei parenti.
Nei citati regolamenti sono disciplinati, inoltre, gli orari e le modalità
delle visite agli ospiti da parte di parenti e conoscenti.
ART. 22° ( Regolamento organico del personale dipendente).
In apposito regolamento organico del personale dipendente interno, approvato
dal Consiglio di Amministrazione, sono stabilite le norme e le disposizioni
che disciplinano, in armonia con le Leggi Italiane ed Europee, i contratti
nazionali di categoria, relativamente ai diritti, ai compiti ed ai doveri
di tutto il personale dipendente, reclutato con le modalità indicate
dalle leggi vigenti secondo le necessità stabilite dalla Dotazione
Organica approvata dal Consiglio di Amministrazione.
ART. 23° ( Regolamento del Direttore Generale).
In apposito regolamento del Direttore Generale, approvato dal Consiglio
di Amministrazione, sono stabilite le norme e le disposizioni che disciplinano,
in armonia con le Leggi ed i contratti stipulati in materia, i compiti,
i doveri ed i diritti del Direttore Generale della Fondazione. [torna
indice]
TITOLO VIII
NORME GENERALI DI AMMINISTRAZIONE
ART. 24° ( Servizio di cassa).
Il servizio di cassa è affidato ad Istituti Bancari di nota e comprovata
solidità scelti dal Consiglio di Amministrazione, alle condizioni
più economicamente vantaggiose per la Fondazione e secondo quanto
stabilito dal regolamento amministrativo o dal contratto stipulato tra
le parti nei modi e nei termini fissati dalle leggi in vigore.
L’Istituto Bancario è tenuto a prestare cauzione da approvarsi
a termini di legge.
ART. 25° (Ordini di pagamento e riscossioni).
I pagamenti e le riscossioni sono effettuati sulla base di ordini di pagamento
e di riscossione a firma del Presidente e del Direttore Generale. [torna
indice]
TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI
ART. 26° (norme di chiusura).
L’esercizio finanziario dell’Ente ha inizio il 1° gennaio
e termina il 31 dicembre di ciascun anno. E’ compito del Consiglio
di Amministrazione della Fondazione redigere i bilanci. Il bilancio consuntivo
annuale dovrà essere approvato entro il 30 aprile dell’anno
successivo; quando particolari esigenze lo richiedano, l’approvazione
del bilancio può avvenire entro il 30 giugno. Allo stesso dovrà
essere allegata la relazione sulla gestione in conformità all’art.
2491 del C.C. e la relazione dei revisori dei conti in conformità
all’art.2432 del C.C.
Il bilancio preventivo annuale dovrà essere approvato entro 30
novembre dell’anno precedente e allo stesso essere allegata la relazione
programmatica.
Eventuali utili ed avanzi di gestione sono destinati esclusivamente agli
scopi istituzionali.
E’ fatto espresso divieto alla Fondazione di distribuire, anche
in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve
o capitale durante la vita della Fondazione a meno che la destinazione
o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore
di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della
medesima ed unitaria struttura. Una copia del bilancio Preventivo e Consuntivo,
con tutti gli allegati, dovrà essere trasmessa al Consiglio Comunale
per la pubblicazione all’albo pretorio.
ART. 27° (Trasformazione, devoluzione patrimoniale).
La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo.
La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli art. 27 e 28 del Codice
Civile. Il Consiglio, nell’eventualità di esaurimento dello
scopo istituzionale, ha l’obbligo di provvedere nei termini di leggi
a trasformare il proprio scopo istituzionale a favore di altre categorie
di soggetti svantaggiati.
Laddove fosse impossibile provvedere nei termini di cui al comma precedente,
il Consiglio di Amministrazione provvederà alla nomina di un liquidatore
che procederà allo scioglimento dell’Ente ed alla relativa
devoluzione del patrimonio residuo a favore di altre Onlus, prioritariamente
operanti nel territorio del Comune di Pralboino, indicate dal Consiglio
stesso, sentito l’organo di controllo di cui all’art.3, c.190
della L.662/96 e successive modificazioni.
ART. 28° (economicità, efficienza, trasparenza).
Le norme per l’organizzazione ed il funzionamento della Fondazione
sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione.
L’organizzazione dei servizi di competenza del Direttore della Fondazione
è improntata a criteri di economicità, di gestione, di responsabilità,
di efficacia, di efficienza e di trasparenza. Al fine di garantire i servizi
di cui sopra, è consentito l’accesso agli atti dell’amministrazione
per tutti i membri del Consiglio del Comunale di Pralboino dietro richiesta
scritta ai sensi di legge vigenti.
ART. 29° (Modifiche statutarie).
Ogni eventuale e futura modifica statutaria, stante la mancanza di organo
assembleare degli utenti della Fondazione, è:
a) deliberata quale proposta di modifica dal Consiglio di Amministrazione
della Fondazione e sottoposta al parere favorevole del Consiglio Comunale
del comune di Pralboino, in ossequio alla “volontà dei fondatori”
della attuale Fondazione;
b) definitivamente approvata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione
con il quorum di cui all’art.12 del presente Statuto ed inviata
alla Regione Lombardia per la definitiva approvazione ex art.12 D.lgs.
4/5/2001 n.207 e relative norme applicative regionali.
ART. 30° (Disposizioni finali).
Per qualsiasi altra materia non contemplata dal presente statuto si applicano
le disposizioni del Libro Primo, Titolo Secondo, del Codice Civile e le
norme previste in materia di enti non commerciali civilmente riconosciuti
ed, in particolare, di Organizzazioni non lucrative di utilità
sociale emanate che operano nel campo dell’assistenza a persone
anziane non autosufficienti bisognose. [torna indice]
TITOLO X
NORME TRANSITORIE
ART. 31° - Il presente statuto entra in vigore all’atto della
notifica del provvedimento di approvazione da parte dell’Autorità
competente.
ART. 32° - Il Consiglio di Amministrazione attualmente
in carica anche se in scadenza, rimane in carica fino al 31/07/2004, data
in cui avverrà l’insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione.
Entro il 31/07/2004 il Consiglio attualmente in carica dovrà scegliere,
al proprio interno, due membri che dureranno in carica due anni (con decorrenza
dal 01/08/2004) e dovrà scegliere altri tre membri (due dei quali
dureranno in carica quattro anni come membri del Consiglio di Amministrazione
e il Presidente per cinque anni) da apposito elenco di nominativi proposti
dal Sindaco del Comune di Pralboino. Il Consiglio in carica privilegerà,
ove possibile, per il mandato biennale e quadriennale dei consiglieri,
il criterio dell’anzianità di presenza in consiglio, al fine
di garantire continuità alla Fondazione. In caso di inoperatività
di detto criterio o di parità di anzianità si procederà
mediante sorteggio.
ART. 33° - Il Consiglio di Amministrazione dovrà
adeguare al presente Statuto i Regolamenti interni, che restano in vigore
fino all’adozione dei nuovi. Modalità e disciplina dell’erogazione
dei servizi, gestione ed accesso alle strutture della Fondazione saranno
regolati da più atti esecutivi, approvati dal Consiglio di Amministrazione.
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Presente Statuto viene approvato con apposita seduta
svoltasi in Pralboino - Brescia, presso la sede della Fondazione Onlus
“ LONGINI MORELLI “ di Pralboino al numero civico dieci, l’anno
2003 addì 22 del mese di ottobre.
IL PRESIDENTE f.to Domenico Filippini
IL CONSIGLIERE f.to Luigi Amidani
IL CONSIGLIERE f.to Gianluigi Ardesi
IL CONSIGLIERE f.to Alessandro Camerini
IL CONSIGLIERE f.to Antonio Vavapini
IL SEGRETARIO f.to Luigi Gogna
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