Cos’è una Onlus

La scelta di trasformazione dell’ente (da effettuarsi entro il 31 ottobre 2003)
Trasformazione di un Ente da ASP a Onlus

Trasformazione di un Ente da ASP a Onlus

Dallo schema risulta che la Legge regionale ha imposto alle singole II.PP.BB. di decidere entro il 31 ottobre 2003

  • se mantenere la propria natura giuridica pubblica (ASP o Azienda di Servizi alla Persona)
  • se configurarsi come enti di diritto privato, sotto forma di fondazioni o di associazioni, mantenendo comunque inalterata la capacità di accedere ai contributi pubblici.

Che cosa è una Fondazione

La Fondazione, la cui “vita” è regolata dagli artt. 14 e segg. del Codice Civile Italiano, è un’istituzione di carattere privato senza finalità di lucro. Dotata di una propria organizzazione e di propri organi di governo, la fondazione utilizza le proprie risorse finanziarie per scopi educativi, culturali, religiosi, sociali o per altri scopi di pubblica utilità.
Le principali norme organizzative per il corretto funzionamento dell’ente sono raccolte nel suo statuto, che costituisce parte integrante dell’atto di fondazione.

Che cosa è una Fondazione Onlus

Il termine ONLUS deriva da “Organizzazioni non lucrative di utilità sociale” e riguarda le associazioni, gli enti e le cooperative “no-profit” che a vario titolo operano sul territorio nazionale; questi enti non commerciali, in ragione delle attività svolte e dei soggetti a cui si rivolgono, ricevono notevoli benefici fiscali.

Le aree di intervento delle Onlus

  • assistenza sociale e socio-sanitaria
  • assistenza sanitaria
  • beneficenza
  • istruzione
  • formazione
  • sport dilettantistico
  • tutela, promozione e valorizzazione di cose di interesse artistico e storico
  • tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente
  • promozione della cultura e dell’arte
  • tutela dei diritti civili
  • ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

Requisiti per inquadrare l’ente come ONLUS

  • natura privatistica dell’ente (gli enti pubblici sono esclusi)
  • perseguimento esclusivo di fini solidaristici
  • campo di applicazione: assistenza, beneficenza, istruzione, ricerca, tutela naturalistica e dell’ambiente, cultura, arte, sport
  • democraticità dello statuto
  • trasparenza dei bilanci
  • obbligo di destinazione dei beni, residuati allo scioglimento a favore di altre ONLUS o a fini di pubblica utilità
  • limitazioni sugli emolumenti degli amministratori e sui compensi a terzi
  • divieto di distribuire utili
  • divieto di cedere beni o servizi agli associati a condizioni più favorevoli.

Le tipologie giuridiche ammesse/non ammesse alla qualifica di Onlus

L’art. 10 del Decreto 460/97 individua in maniera precisa sia gli Enti che possono acquisire la qualifica di ONLUS sia gli Enti che in ogni caso sono esclusi da tale qualifica.

Soggetti ammessi Soggetti non ammessi
1. Associazioni riconosciute e non riconosciute 1. Enti pubblici
2. Fondazioni 2. Società commerciali non cooperative
3. Società cooperative 3. Partiti e movimenti politici
4. Altri enti di diritto privato con o senza personalità giuridica 4. Consorzi tra cooperative
5. Organizzazioni sindacali
6. Associazioni di categoria
7. Associazioni fra datori di lavoro

Art. 10 D.lgs. 4/12/1997 n.460

Possono essere qualificati soggetti svantaggiati gli utenti di una RSA?

La questione è ancora aperta. Tra i requisiti per il riconoscimento O.n.l.u.s. è richiesta la finalità di solidarietà sociale.
Nella Circolare n.168/E del 26.6.1998 si precisa che la condizione di “SVANTAGGIO” può essere riscontrata nei seguenti casi

  • disabili fisici e psichici affetti da malattie, comportamenti e menomazioni non temporanee
  • tossicodipendenti
  • alcolisti
  • indigenti
  • anziani non autosufficienti in condizioni di disagio economico
  • minori abbandonati o in situazioni di disadattamento o devianza
  • profughi
  • immigrati non abbienti

Conclusione

In applicazione del D.lgs. n.460, gli anziani non autosufficienti, per essere considerati soggetti svantaggiati, devono essere inquadrati necessariamente in uno degli svantaggi previsti: fisico, psichico, emarginazione, grave disagio economico familiare.
La condizione di non autosufficienza non basta. Tuttavia sembra illogico (in rapporto al testo della normativa delle Onlus) pretendere che, oltre ad uno svantaggio fisico o psichico di un non autosufficiente, vi debba essere necessariamente anche lo svantaggio economico e viceversa.

Le principali agevolazioni per le Onlus

  • contabilità estremamente semplificata
  • IVA sugli acquisti al 5%
  • non imponibilita’ ai fini delle Imposte Dirette, dell’IVA e dell’Imposta sugli Spettacoli dei proventi di attivita’ funzionali al perseguimento degli scopi sociali anche se fiscalmente commerciali
  • esenzione bollo, concessioni governative ecc.
  • tasse di registro in misura fissa
  • imposta ipotecaria sugli acquisti di immobili in misura fissa
  • esenzione INVIM sulle compravendite immobiliari
  • deducibilita’ fino a tre milioni degli atti di liberalita’ di privati fatti alle ONLUS
  • disciplina speciale per le cessioni gratuite di beni e servizi dalle societa’ commerciali alle ONLUS
  • esenzione totale sulle sottoscrizioni pubbliche legate a speciali ricorrenze.

Le sanzioni

  • anzitutto è prevista la responsabilità solidale e personale dei legali rappresentanti e dei componenti agli organi direttivi per le imposte e le relative sanzioni
  • inoltre la violazione dei requisiti indicati al punto secondo e necessari per godere del regime agevolato comporta:
  1. sanzioni penali per gli amministratori
  2. lo scioglimento dell’organizzazione
  3. l’intervento del Tribunale per la devoluzione dei beni
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